Sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi del Datore di lavoro e dei Preposti
La L. 215/2021, entrata in vigore il 21 dicembre scorso, ha confermato quanto previsto dal D.L. 146 ma ha anche introdotto novità importanti tese a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli aspetti principali su cui il legislatore è intervenuto sono:
- gli obblighi del preposto;
- l’introduzione di nuovi obblighi e sanzioni in capo al Datore di lavoro;
- la formazione dei lavoratori e del Datore di lavoro;
- l’addestramento.
1. Il preposto: obblighi, responsabilità, formazione
Con la conversione del D.L. 146, è stato riscritto l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 e sono state introdotte molte novità per la figura del preposto.
Ricordiamo innanzitutto chi è il preposto. Secondo la definizione del Testo Unico, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Con le modifiche apportate, l’articolo 19 adesso prevede chiaramente, tra gli obblighi del preposto, quello di intervento in assenza di condizioni di sicurezza per i lavoratori.
Il “nuovo” articolo dispone infatti che il preposto in caso di “rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale” intervenga “per modificare il comportamento” scorretto. Se le disposizioni impartite non vengono attuate, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori.
Ulteriore obbligo del preposto si ha nel caso “di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo durante la vigilanza”. In questa ipotesi, infatti, il preposto deve, se necessario, interrompere l’attività e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le situazioni rilevate.
1.1 Individuazione del preposto in caso di appalto e subappalto
Nei casi di appalto e subappalto, il Datore di Lavoro (sia appaltatore sia subappaltatore) ha adesso l’obbligo di indicare espressamente, al Datore di Lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis).
1.2 La formazione del preposto
Novità anche per quanto riguarda la formazione del preposto. Innanzitutto, la formazione deve essere svolta solo in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale. L’aggiornamento va comunque effettuato sempre “in ragione della evoluzione dei rischi” o a seguito “dell’insorgenza dei nuovi rischi”.
1.3 Sanzioni per il Datore di lavoro in caso di mancata individuazione del preposto
La mancata individuazione del preposto e la mancata comunicazione nel caso di appalti e subappalti (art. 26, comma 8 bis), prevede sanzioni a carico del Datore di lavoro con l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da € 1.500 a € 6.000.
2. Formazione e addestramento
Oltre a quanto previsto per il preposto, le nuove disposizioni hanno apportato modifiche all’art. 37, D.Lgs. 81/08.
Innanzitutto è stato individuato il termine del 30 giugno 2022 quale scadenza per riformulare gli Accordi Stato Regioni attualmente vigenti.
In particolare, i temi su cui si dovrà intervenire sono:
- fissare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
- individuare le modalità di verifica finale dei corsi di formazione e aggiornamento;
- individuare le modalità di verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro.
2.1 Addestramento
Altra novità è l’inserimento nell’art. 37 della definizione di “addestramento”. Per addestramento si intende la prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale. L’addestramento consiste inoltre nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento devono essere tracciati in un registro, anche informatizzato.
2.2 Sanzioni
Da ricordare infine che la mancata formazione e addestramento rientrano tra le ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale (per maggiori info, clicca qui >>)
Se in regola con la sicurezza sul lavoro nella tua azienda?
Compila il form e sarai ricontattato il prima possibile da un nostro consulente per una verifica gratuita.