Attrezzature di lavoro: formazione anche per i datori di lavoro?

attrezzature di lavoro

Ogni lavoratore che utilizza attrezzature da lavoro come carrelli elevatori , PLE ecc. deve obbligatoriamente aver frequentato un corso di formazione che lo abiliti al loro utilizzo.

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2022, infatti, disciplina le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

Vediamo nel dettaglio quali sono le regole per la formazione per le attrezzature di lavoro.

Quali sono le attrezzature di lavoro che richiedono il “patentino”?

Le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria la specifica abilitazione sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • Gru a torre, gru mobile e gru per autocarro;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  • Trattori agricoli o forestali;
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);
  • Pompa per calcestruzzo.

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 stabilisce, inoltre, che entro cinque anni dalla data di frequentazione del corso di formazione, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico.

sicurezza sul lavloro

Sicurezza sul lavoro

Formazione attrezzature di lavoro è obbligatoria anche per i datori di lavoro?

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello alla Commissione Interpelli relativamente all’utilizzo da parte del Datore di Lavoro delle attrezzature di lavoro in assenza di informazione e formazione previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

L’interpello si riferisce, in particolare, all’ art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 che definisce “operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso“.

L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.

Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone“.

La risposta della Commissione

La commissione, con l’Interpello n. 1/ 2020 ha chiarito, quindi che, l’uso delle attrezzature per le quali è prevista una formazione specifica (carrelli elevatori, PLE, autogru, ecc) è vietato a qualsiasi “operatore” non formato, e che quindi nella categoria di “operatore” è ricompreso anche il datore di lavoro che sia privo della formazione specifica.

Per quanto riguarda l’applicabilità della sanzione, a carico del datore di lavoro, qualora le attrezzature siano utilizzate dallo stesso in assenza di specifica formazione, la commissione si esprime nel seguente modo:

fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.

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