Sicurezza sul lavoro: sanzioni più pesanti per chi non è in regola
Con il Decreto Fiscale 146/2021, sono state introdotte modifiche “finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche”.
Il Decreto è infatti intervenuto sulle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, sul lavoro “in nero” e sulle attività di vigilanza da parte degli organi preposti.
Vedi le slide del Ministero del Lavoro sulle modifiche al D.Lgs. 81/08.
Ecco le principali novità
Le principali novità introdotte dal Decreto riguardano:
- l’abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% (rispetto al precedente 20%) ai fini della sospensione dell’attività d’impresa;
- la “recidiva”, che non sarà più necessaria per la sospensione della attività di fronte a gravi illeciti in materia di salute e sicurezza su lavoro.
Vediamo in dettaglio queste nuove disposizioni.
Sospensione per gravi illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Nel caso di gravi violazioni, individuate nella tabella contenuta nell’Allegato I al D.Lgs. 81/08, la sospensione della attività imprenditoriale scatterà immediatamente. La nuova disposizione prevede anche che l’impresa destinataria del provvedimento non potrà contrarre con la pubblica amministrazione per il tutto il periodo di sospensione.
Le attività potranno inoltre riprendere solo dopo il ripristino delle condizioni di regolarità e il pagamento della sanzione, che sarà doppia nel caso di recidiva negli ultimi cinque anni.
Le nuove sanzioni per i casi di violazione
ALLEGATO I – D.Lgs. 81/08
Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ogni lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ogni lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dispositivi di sicurezza o segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
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