sospensione attività imprenditoriale

Sospensione attività imprenditoriale: nuovi chiarimenti

Sospensione attività imprenditoriale: nuovi chiarimenti

Con la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle violazioni di sicurezza sul lavoro che prevedono la sospensione della attività imprenditoriale, oltre a sanzioni più gravose.

Nella Circolare n. 3/2021, l’Ispettorato aveva già stato chiarito come la sospensione si applichi “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente”.  Adesso, l’Ispettorato chiarisce come e quando questa misura viene applicata.

Sospensione attività imprenditoriale per violazioni di salute e sicurezza sul lavoro: in quali casi?

Vediamo quali sono le gravi violazioni di sicurezza sul lavoro e a quali condizioni scatta la sospensione della attività.

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

I casi previsti sono 2:

  1. La mancata redazione del DVR: in questo caso la sospensione è immediata e la revoca del provvedimento avverrà a seguito della elaborazione e della esibizione del DVR.
  2. Al momento della verifica, Il DVR è custodito in un luogo diverso.  In questo caso, il Datore di Lavoro avrà tempo fino alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo per esibirlo.
    Il personale ispettivo provvederà ad annullare il provvedimento di sospensione nel caso in cui il documento prodotto abbia “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo. Resta ferma però la sanzione amministrativa prevista dall’art. 55, comma 5, lett. f).

2. Mancata redazione del piano di emergenza

Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui viene constatata la mancata redazione del Piano di emergenza ed evacuazione.
La revoca del provvedimento di sospensione avverrà a seguito della esibizione del Piano.

3. Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione si applica nel caso in cui i lavoratori non abbiano frequentato i corsi di formazione e di addestramento per:

  1. L’utilizzo di attrezzatura da lavoro;
  2. L’utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
  3. I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  4. I lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
  5. La formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

La revoca del provvedimento avverrà a seguito della dimostrazione almeno della prenotazione della formazione.

Il lavoratore, però, non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa. E questa situazione rimarrà fino a quando non sarà disponibile l’attestazione della formazione e addestramento.

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del Responsabile

Il provvedimento di sospensione si applica quando:

  1. Il Datore di Lavoro non ha costituito il servizio di prevenzione e protezione e non ha altresì nominato il RSPP o
  2. non ha assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS.

Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, sarà necessario esibire la documentazione carente al momento della verifica ossia la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP.

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

La sospensione si applica solo nel caso in cui non sia stato elaborato il POS. L’elaborazione può desumersi anche dall’invio al coordinatore od all’impresa affidataria.
Per ottenere la revoca del provvedimento sarà necessario esibire il piano operativo di sicurezza.

6. Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto

La sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui i lavoratori non siano stati forniti di DPI contro le cadute dall’alto. Ma non, invece, nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti di DPI, non li abbiano utilizzati. L’accertamento può avvenire sia tramite documentazione sia tramite l’acquisizione di dichiarazioni incrociate.
Per ottenere la revoca, sarà necessario fornire ai lavoratori i DPI.

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione si ha quando le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
Per la revoca del provvedimento, sarà necessario predisporre idonee ed adeguate protezioni verso il vuoto.

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno

Il provvedimento sospensivo è adottato quando le armature di sostegno sono del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

Resta salvo il contenuto delle prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, sarà necessario predisporre armature di sostegno adeguate.

9. Lavori in prossimità di linee elettriche

La sospensione sarà operativa quando, in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche, i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Per la revoca, sarà necessario predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica.

10. Presenza di conduttori nudi in tensione

In assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, La sospensione è operativa in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX.
Per ottenere la revoca del provvedimento, sarà necessario predisporre misure organizzative e procedurali conformi con la vigente normativa tecnica.

11. Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Ai fini del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
Per la revoca del provvedimento di sospensione, è richiesta l’adozione di idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale).

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

La sospensione della attività si verifica quando viene accertata la rimozione o la modifica dei dispositivi. In altri termini, il provvedimento è adottato in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza. Non è necessario quindi accertare a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.
Per la revoca del provvedimento, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo dovranno essere correttamente ripristinati.

In tutti i casi, è previsto il pagamento delle sanzioni aggiuntive previste nell’allegato I, DLgs. 81/08, che abbiamo già approfondito in un articolo precedente.

Vuoi sapere se sei in regola con gli adempimenti di sicurezza sul lavoro?

Compila il form ed un nostro consulente ti contatterà il prima possibile per una consulenza gratuita.

La tua richiesta non può essere convalidata.
La tua richiesta è stata inviata. Ti risponderemo il prima possibile.

Presa visione informativa privacy

Vuoi ricevere maggiori informazioni sulla sicurezza sul lavoro, sui corsi in programma e sui servizi per le aziende?

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Torna in alto