RLS: chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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Ti stai chiedendo quali sono i compiti di un RLS e cosa deve fare in concreto una volta eletto o designato dai lavoratori?

Intanto cosa significa RLS? Con RLS, in forma abbreviata, si indica il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ossia la ” persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (art. 2 del D.Lgs. 81/08).

Come si capisce chiaramente il suo compito principale è quello di rappresentare, in azienda, i lavoratori sulle questioni di sicurezza sul lavoro. Ma in concreto cosa deve fare e di quali strumenti dispone per rendere il suo ruolo veramente efficace?

1 – Come viene eletto un RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere eletto o designato in tutte le aziende. La modalità di elezione, però, varia in base al numero di lavoratori. Infatti:

  • nelle aziende fino a 15 lavoratori, il RLS è normalmente eletto dai lavoratori stessi al loro interno oppure è individuato, per più aziende, nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
  • nelle aziende con più di 15 lavoratori, è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o in caso di assenza di quest’ultime direttamente dai lavoratori.

Il numero dei lavoratori dell’azienda determina anche il numero di RLS da eleggere. Per cui:

  • fino a 200 lavoratori: 1 rappresentante
  • da 201 a 1000 lavoratori: 3 rappresentanti
  • oltre i 1000 lavoratori: 6 rappresentanti

2 – Compiti RLS: quali sono?

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la legge riconosce compiti di consultazione e di controllo sulle iniziative dell’Azienda nella sicurezza sul lavoro.

Per svolgere questi compiti, il RLS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro e deve ricevere la documentazione e tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione attuate.

Per quanto riguarda invece la consultazione, il Rappresentante dei Lavoratori deve essere sentito per la valutazione dei rischi, l’individuazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica delle misure di prevenzione aziendali.
Ma anche per la designazione:

  • del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • degli addetti alla prevenzione incendi, al primo soccorso;
  •  del medico competente.

3 – Formazione e riunione periodica

Il RLS deve essere consultato anche in merito alla formazione dei lavoratori (art. 37,D.Lgs. 81/08).

E deve essere convocato alla riunione periodica annuale obbligatoria per le aziende sopra 15 lavoratori.

Per svolgere le sue funzioni, il RLS deve disporre del tempo necessario e non deve subire pregiudizio legato ai compiti che svolge. E, come previsto dall’art. 50 comma 2, deve sicuramente disporre anche dei mezzi e degli spazi adeguati alle sua attività.

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per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

4 – Durata in carica del RLS

Il Rappresentante dei lavoratori dura in carica 3 anni.  Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il ruolo di RLS termina alla scadenza del contratto.

Nell’Accordo interconfederale firmato dai Confindustria e dai maggiori sindacati, è prevista la proroga di altri 3 anni, se la maggioranza dei lavoratori è d’accordo.

5 – I permessi retribuiti

Il Rappresentante dei lavoratori ha diritto a permessi retribuiti.
La durata dei permessi non è fissata dal Testo Unico ma regolata dai CCNL o da Accordi.
Ad esempio, nell’accordo del 12.09.2018 di Confindustria, la durata dei permessi è suddivisa in:

  • 24 ore/anno per le imprese fino a 5 dipendenti;
  • 48 ore/anno per le imprese da 6 a 15 lavoratori;
  • 72 ore per le imprese che occupano oltre 18 lavoratori.

Nel CCNL Metalmeccanica Confapi, invece, il monte ore disponibile per l’esercizio della funzioni di RLS è suddiviso in:

  • 12 ore fino a 5 lavoratori;
  • 30 ore da 6 a 15 dipendenti;
  • 40 ore da 16 a 49 dipendenti.

6 – I corsi di formazione per RLS

L’art. 37, comma 11 D.Lgs 81/08 e DM 16 gennaio 1997 regolano la formazione base per il RLS,salvo diversi accordi in sede di contrattazione collettiva.

Il Testo Unico della Sicurezza indica la durata minima del corso in 32 ore, di cui 12 ore dedicate alla analisi dei rischi specifici e alle misure tecniche, organizzative e procedurali.

Lo stesso articolo prevede anche le modalità di aggiornamento della formazione, la cui durata minima è stabilita in:

  • almeno 4 ore/anno di aggiornamento per imprese da 15 a 50 lavoratori;
  • almeno 8 ore/anno di aggiornamento per imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, il D.Lgs. 81/08 non dà indicazioni precise sull’aggiornamento della formazione base. Ma l’obbligo è stato esteso ormai anche agli RLS di queste aziende. Per cui, anche loro devono frequentare almeno 4 ore di aggiornamento annuali.

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