Con i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio, sono stati definiti anche i contenuti e le modalità di formazione per gli addetti al servizio antincendio. Cosa è previsto ora e quali sono gli adempimenti per le imprese?
La valutazione del rischio incendio e piano di emergenza
Il Datore di Lavoro effettuata la valutazione dei rischi d’incendio, deve adottare tutte quelle misure organizzative e gestionali che risultano necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Queste misure devono essere sempre riportate in un piano di emergenza quando siamo di fronte ai seguenti casi:
- luoghi di lavoro con più di 10 occupati;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011 e s.m.i.
Mentre al di fuori dei casi sopra indicati, il Datore di lavoro pur non dovendo redigere il piano di emergenza, sarà comunque tenuto a riportare le misure di organizzative e gestionali del suo DVR.
Il piano di emergenza contiene anche i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze o quello del Datore di Lavoro (se si rientra nei casi di cui all’articolo 34, D.Lgs. 81/08). Nominativi che dovranno risultare anche quando il piano di emergenza non è richiesto.
La formazione degli addetti al servizio antincendio
Tra gli obblighi del Datore di lavoro, rientra quindi la designazione degli addetti al servizio antincendio e la formazione degli stessi addetti. Però i corsi di formazione e aggiornamento devono essere correlati al livello di rischio dell’attività ossia attività di livello I, attività di livello II e attività di livello III.
Ovviamente il diverso livello comporta anche una differenziazione negli argomenti e nella durata dei corsi di formazione per gli addetti al servizio antincendio:
Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello I
Durata 4 ore
Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello Il
Durata 8 ore
Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello IlI
Durata 16 ore
Idoneità Tecnica
L’art. 5 comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell’allegato IV, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
L’art. 5, comma 3, del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario comprovare l’idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Elenco dei luoghi di lavoro per i quali i lavoratori addetti al servizio antincendio devono conseguire l’idoneità tecnica
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
- metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 persone presenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.