addetti al servizio antincendio

Addetti al servizio antincendio: la formazione con le nuove regole

Con i nuovi criteri generali di sicurezza antincendio, sono stati definiti anche i contenuti e le modalità di formazione per gli addetti al servizio antincendio. Cosa è previsto ora e quali sono gli adempimenti per le imprese?

La valutazione del rischio incendio e piano di emergenza

Il Datore di Lavoro effettuata la valutazione dei rischi d’incendio, deve adottare tutte quelle misure organizzative e gestionali che risultano necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Queste misure devono essere sempre riportate in un piano di emergenza quando siamo di fronte ai seguenti casi:

  • luoghi di lavoro con più di 10 occupati;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011 e s.m.i.

Mentre al di fuori dei casi sopra indicati, il Datore di lavoro pur non dovendo redigere il piano di emergenza, sarà comunque tenuto a riportare le misure di organizzative e gestionali del suo DVR.

Il piano di emergenza contiene anche i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze o quello del Datore di Lavoro (se si rientra nei casi di cui all’articolo 34, D.Lgs. 81/08). Nominativi che dovranno risultare anche quando il piano di emergenza non è richiesto.

La formazione degli addetti al servizio antincendio

Tra gli obblighi del Datore di lavoro, rientra quindi la designazione degli addetti al servizio antincendio e la formazione degli stessi addetti. Però i corsi di formazione e aggiornamento devono essere correlati al livello di rischio dell’attività ossia attività di livello I, attività di livello II e attività di livello III.

Ovviamente il diverso livello comporta anche una differenziazione negli argomenti e nella durata dei corsi di formazione per gli addetti al servizio antincendio:

Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello I

Durata 4 ore

Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello Il

Durata 8 ore

Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello IlI

Durata 16 ore

Idoneità Tecnica

L’art. 5 comma 2 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività elencate nell’allegato IV, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

L’art. 5, comma 3, del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce inoltre che, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario comprovare l’idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, la stessa dovrà essere acquisita secondo procedure di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Elenco dei luoghi di lavoro per i quali i lavoratori addetti al servizio antincendio devono conseguire l’idoneità tecnica

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  • attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
  • metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  • uffici con oltre 500 persone presenti;
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  • edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

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