Supporto Formazione Lavoro: cos’è e come richiedere 350 euro

Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura introdotta dal decreto legge n. 48/2023 che sostituisce il Reddito di Cittadinanza. L’SFL prevede un’indennità mensile di 350 euro per la partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.

1 – Requisiti per accedere al SFL

Ecco in requisiti necessari per l’accesso al Supporto Formazione Lavoro (SFL):

  • Età: tra 18 e 59 anni
  • Cittadinanza: italiana, UE o permesso di soggiorno di lungo periodo
  • Residenza: in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo
  • ISEE: inferiore a 6.000 euro annui
  • Non essere sottoposti a misure cautelari o condanne definitive
  • Impegno a partecipare attivamente ai percorsi di formazione e lavoro

2 – Come fare domanda per il SFL

  • Compilare la domanda online sul sito INPS accedendo tramite SPID, CIE o CNS
  • In alternativa, rivolgersi a un patronato o CAF

La domanda può essere presentata da:

  • Singoli cittadini
  • Componenti di nuclei familiari che percepiscono l’assegno di inclusione

I passaggi per ricevere l’indennità Supporto Formazione Lavoro

Ecco i passaggi da fare per ottenere l’indennità SFL:

  1. Presentare la domanda
  2. Iscriversi alla piattaforma SIISL
  3. Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD)
  4. Partecipare alle attività formative e di lavoro

L’indennità di 350 euro viene erogata mensilmente per un massimo di 12 mesi.

Per maggiori informazioni:

  • Circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023
  • Sito INPS – Supporto per la formazione e il lavoro
  • Portale SIISL

Bonus per l’assunzione dei beneficiari Supporto Formazione Lavoro SFL

  • Sgravio contributivo totale per un anno per assunzioni a tempo indeterminato (fino a 8.000 euro)
  • Sgravio contributivo del 50% per un anno per assunzioni a tempo determinato o stagionale (fino a 4.000 euro)

Bonus per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma e per le agenzie per il lavoro.

Per maggiori informazioni

Circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023

Importante

  • L’indennità non è cumulabile con altri redditi da lavoro superiori a 3.000 euro annui lordi.
  • La mancata partecipazione alle attività formative o di lavoro comporta la sospensione dell’indennità.
  • Per tutti i dettagli e le istruzioni operative si rimanda alle circolari INPS sopra citate.
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