Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura introdotta dal decreto legge n. 48/2023 che sostituisce il Reddito di Cittadinanza. L’SFL prevede un’indennità mensile di 350 euro per la partecipazione a percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.
1 – Requisiti per accedere al SFL
Ecco in requisiti necessari per l’accesso al Supporto Formazione Lavoro (SFL):
- Età: tra 18 e 59 anni
- Cittadinanza: italiana, UE o permesso di soggiorno di lungo periodo
- Residenza: in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo
- ISEE: inferiore a 6.000 euro annui
- Non essere sottoposti a misure cautelari o condanne definitive
- Impegno a partecipare attivamente ai percorsi di formazione e lavoro
2 – Come fare domanda per il SFL
- Compilare la domanda online sul sito INPS accedendo tramite SPID, CIE o CNS
- In alternativa, rivolgersi a un patronato o CAF
La domanda può essere presentata da:
- Singoli cittadini
- Componenti di nuclei familiari che percepiscono l’assegno di inclusione
I passaggi per ricevere l’indennità Supporto Formazione Lavoro
Ecco i passaggi da fare per ottenere l’indennità SFL:
- Presentare la domanda
- Iscriversi alla piattaforma SIISL
- Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD)
- Partecipare alle attività formative e di lavoro
L’indennità di 350 euro viene erogata mensilmente per un massimo di 12 mesi.
Per maggiori informazioni:
- Circolare INPS n. 77 del 29 agosto 2023
- Sito INPS – Supporto per la formazione e il lavoro
- Portale SIISL
Bonus per l’assunzione dei beneficiari Supporto Formazione Lavoro SFL
- Sgravio contributivo totale per un anno per assunzioni a tempo indeterminato (fino a 8.000 euro)
- Sgravio contributivo del 50% per un anno per assunzioni a tempo determinato o stagionale (fino a 4.000 euro)
Bonus per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma e per le agenzie per il lavoro.
Per maggiori informazioni
Circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023
Importante
- L’indennità non è cumulabile con altri redditi da lavoro superiori a 3.000 euro annui lordi.
- La mancata partecipazione alle attività formative o di lavoro comporta la sospensione dell’indennità.
- Per tutti i dettagli e le istruzioni operative si rimanda alle circolari INPS sopra citate.