decreto trasparenza

Decreto trasparenza: semplificati gli adempimenti per il Datore di Lavoro

Decreto trasparenza: semplificati gli adempimenti per il Datore di Lavoro

Il Decreto Lavoro (Dl 48/2023) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023, semplifica gli adempimenti informativi introdotti dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) che avevano aggravato gli oneri dei datori di lavoro al momento dell’assunzione dei dipendenti.

Il nuovo decreto infatti prevede una modalità più semplice per adempiere agli obblighi informativi. Consente infatti ai Datori di Lavoro di indicare al dipendente il riferimento normativo o della contrattazione collettiva che regola l’istituto di riferimento, anziché redigere informative lunghe e dettagliate.

Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione, anche per via digitale, tutti gli accordi collettivi applicati.

Quali sono le informazioni semplificate del Decreto Trasparenza

Le informazioni semplificate riguardano la durata del periodo di prova, la formazione, la durata dei congedi, la procedura del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni, l’importo della retribuzione e gli elementi costitutivi, l’orario di lavoro e gli enti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.

Alcune informazioni, come l’identità delle parti, il luogo di lavoro, l’inquadramento e le mansioni, la durata e la tipologia contrattuale, devono essere comunicate direttamente senza utilizzare la semplificazione.

La nuova normativa semplifica gli obblighi informativi, senza ridurre le tutele dei lavoratori.

Quando è possibile il mero rinvio alla legge o al CCNL

Le informazioni che possono invece essere date al lavoratore con un mero rinvio alla legge o al contratto collettivo di riferimento sono:

  • durata del periodo di prova;
  • diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro;
  • durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
  • indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi;
  • termini e modalità di pagamento delle retribuzioni;
  • informazioni in tema di orario di lavoro;
  • indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.

Le informazioni da fornire direttamente

Il Datore di Lavoro dovrà continuare a comunicare direttamente al lavoratore:

  • l’identità delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • l’inquadramento e mansioni;
  • la durata del rapporto;
  • la tipologia contrattuale.
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