I requisiti per lavorare come Buttafuori

buttafuori

Fino alla entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2009, il “Buttafuori” era una figura professionale senza regole e senza specifica preparazione ma anche senza alcun controllo da parte delle Autorità.
Per queste ragioni, il Legislatore ha deciso di regolamentare questa attività lavorativa creando una nuova figura: l’Addetto ai Servizi di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo (ASC).

Le regole del lavoro di Addetto ai Servizi di Controllo

Quindi, oggi, per lavorare come “Buttafuori” ci sono alcune regole da seguire, tra cui:

  • l’iscrizione obbligatoria ad un Elenco istituito presso le Prefetture;
  • la definizione delle attività che l’Addetto ai Servizi di Controllo può svolgere;
  • i luoghi e gli ambienti di lavoro in cui può lavorare;
  • i limiti che l’Addetto deve rispettare nella sua attività.

E allora come diventare buttafuori? Quali requisiti sono richiesti?

I requisiti obbligatori

Attualmente, per diventare buttafuori sono obbligatori questi requisiti:

  • la maggiore età
  • il diploma di scuola media inferiore
  • nessuna condanna per reati non colposi anche in primo grado e non essere stati sottoposti a specifiche misure di prevenzione
  • non aver aderito a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Oltre a questi, sono necessari l’attestato di frequenza al corso di formazione obbligatorio e il certificato di idoneità psico-fisica.

1 – Il corso di formazione per diventare buttafuori

Chi vuole svolgere l’attività di Addetto alla sicurezza deve conoscere bene questi argomenti:

  • le norme penali e amministrative relative al suo lavoro;
  • le tecniche di comunicazione utili per gestire le persone e le relazioni;
  • le nozioni base di primo soccorso e antincendio per i casi di emergenza.

Il corso di formazione, della durata di 90 ore, tratta proprio questi aspetti del lavoro di Buttafuori.

Al termine del corso, superato l’esame finale, si ottiene l’attestato di frequenza che serve per iscriversi nell’Elenco Prefettizio.

corso asc

Corso per Addetto ai Servizi di Controllo ASC

2 – Idoneità Psico – Fisica

Il certificato di idoneità psico-fisica è un altro requisito obbligatorio. Da questo certificato, deve risultare anche l’assenza di uso di sostanze stupefacenti e di alcol.

Il documento viene rilasciato dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.

3 – L’iscrizione nell’Elenco Prefettizio (cd. tesserino buttafuori)

L’Elenco Prefettizio, presente presso tutte le Prefetture, raccoglie i nominativi di coloro che hanno tutti i requisiti per svolgere l’attività di “Buttafuori”.

Questa iscrizione, che ha validità biennale, può essere richiesta e rinnovata alla scadenza solo dai Titolari delle Agenzie di Investigazione o dei locali di intrattenimento.

Le Forze dell’Ordine effettuano, in fase di rilascio e di rinnovo della iscrizione, la verifica sulla presenza dei requisiti di base oltre che sui requisiti giuridico – morali richiesti per svolgere l’attività lavorativa.

Le Forze dell’Ordine hanno inoltre, la possibilità di consultare in tempo reale il portale nazionale anch’esso istituito con lo stesso Decreto.

Cosa fa veramente il Buttafuori

Gli Addetti ai Servizi di Controllo (ASC) o Buttafuori si occupano di:

  • controlli preliminari, ossia:
    • osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e l’obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia;
    • verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga).
  • controlli all’atto dell’accesso del pubblico, ossia:
    • presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi di pubblico;
    • controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento;
  • controlli all’interno del locale, ossia:
    • attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati.

Le sanzioni per chi lavora come ASC senza esserlo

L’art.3 comma 13 della L. 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per lavora senza i requisiti stabiliti dalla legge.

La stessa pena vale anche per i datori di lavoro nel caso in cui impieghino soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco prefettizio od omettano la preventiva comunicazione di impiego alla Prefettura.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Torna in alto