Il percorso formativo, diretto all’aggiornamento obbligatorio previsto dall’Accordo Stato regioni 26/01/2006 per la formazione di R.s.p.p. e A.s.p.p., è articolato in 6 incontri per una durata complessiva di 24 ore nell’ambito dei quali saranno approfonditi argomenti di grande attualità nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Obiettivi del corso
Con questo percorso formativo si vuole realizzare l’implementazione delle competenze tecniche e professionali dei partecipanti fornendo strumenti di lavoro di immediata applicazione pratica nei contesti aziendali.
Destinatari
Il percorso formativo è diretto a coloro che svolgono le funzioni di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in tutti i settori ATECO, operatori degli enti pubblici, consulenti del lavoro, consulenti in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Frequenza
Per il rilascio dell’attestato di frequenza, valido ai fini della attestazione dell’aggiornamento RSPP/ASPP, è richiesta la partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% delle ore che compongono l’intero percorso formativo.
Numero di partecipanti
Il corso sarà attivato a raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti.
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
La legge (il D.Lgs. 81/08) prevede che, una volta conseguiti i "titoli" per esercitare il ruolo di RSPP o ASPP, entro 5 anni si debba aver frequentato un certo numero di ore di aggiornamento che è variabile in funzione dei macrosettori nei quali si opera:
40 ore per gli RSPP dei macrosettori 1, 2, 6, 8, 9; (Gruppo 1)
60 ore per gli RSPP dei macrosettori 3, 4, 5 , 7; (Gruppo 2)
100 ore per gli RSPP che operano sia in almeno uno dei macrosettori del Gruppo 1 che del Gruppo 2
28 ore per gli ASPP indipendentemente dal macrosettore di appartenenza.
DUE SCADENZE IMPORTANTI: 31 dicembre 2011 14 febbraio 2012
Scadono i 5 anni entro i quali è necessario avere terminato l'aggiornamento periodico obbligatorio per tutti coloro che hanno conseguito nel 2006 i loro requisiti per esercitare il ruolo di RSPP o ASPP.
Per coloro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento decorre dal 14 febbraio 2007 e quindi deve essere completato entro il 14 febbraio 2012.
Non conseguire l'aggiornamento nei tempi previsti potrebbe essere considerato come assenza delle capacità e requisiti imposti dalla normativa, conseguente decadenza dall’incarico ed applicazione delle previste sanzioni in capo al datore di lavoro.
Nota: L’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre dalla data riportata sull’attestato del modulo B o dalla data in cui si è verificata la condizione di esonero